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Pensioni: 16.000 uscite in meno a giugno rispetto alle stime Inps

L'INPS aveva stimato per giugno 147.700 nuovi pensionamenti, a causa dell'insaprimento dei requisiti deciso nel 2009, e invece i lavoratori che sono andati in pensione sono solo 131.300.
Lo riferisce una nota dell'istituto di previdenza. Sono scappati in pensione, in numero maggiore del previsto, i lavoratori dipendenti usciti in 85.500, ben 18.000 in più dei 67.200 attesi dall'Istituto.
Sotto le stime sono stati invece gli abbandoni di commercianti artigiani e lavoratori agricoli. Erano attesi al traguardo della pensione in 80.500, ma hanno lasciato il lavoro solo in 45.900: 34.600 in meno del preventivato.

Pensioni: Convenzioni Internazionali in materia pensionistica

Sul sito dell'INPS si trova una sezione con  le informazioni relative alle Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale stipulate per garantire la tutela previdenziale dei lavoratori migranti. I contenuti sono organizzati per argomento, come segue:
Regolamenti UE e Convenzioni bilaterali:
illustra la normativa relativa ai Paesi dell'Unione Europea e ai Paesi esteri con i quali sono stati stipulati accordi bilaterali;

Prestazioni >Totalizzazione Importo: chiarisce le modalità di erogazione della prestazione in totalizzazione con la contribuzione versata nel Paese estero;

Pagamenti all'Estero: descrive la modalità con cui il pensionato può richiedere il pagamento della pensione all'Estero. Tale criterio facilita l'utente nella ricerca delle informazioni, sia che si tratti di lavoratore attivo che di pensionato, consentendogli di conoscere prima gli accordi tra Paesi che regolano le prestazioni, per poi prendere visione delle modalità di erogazione e di richiesta della prestazione.


Aumento esponenziale dei trasferimenti dei docenti

Segnalo un interessante articolo a commento della notizia, pubblicata in questi giorni su tutti i giornali, dell'aumento esponenziale dei trasferimenti dei docenti. Non è, come si potrebbe pensare, solo il desiderio pur legittimo dell'avvicinamento a casa. C'è dell'altro e questo altro, a volte, ha delle origini inquietanti.
Tornando all'aspetto trasferimenti mi chiedo per quale motivo siano così avversati. Basti pensare alla "punizione" di dieci punti del proprio punteggio d'istituto per coloro che fanno domanda che non va a buon fine. Oppure la penalizzazione, sempre del proprio punteggio, della voce "continuità didattica" in caso di trasferimento andato a buon fine.
Ecco, il grande feticcio è la "continuità didattica" eletta a grande valore a favore degli studenti. Non sono d'accordo. Un insegnante che mette le radici in un istituto è un'insegnante che perde molti stimoli importanti. Cambiare volontariamente scuola, ambiente, studenti, colleghi ecc. è una sferzata positiva che ti rimette in gioco, ti rinnova, ti fa riscoprire la bellezza dell'insegnamento, ti da l'impressione di ricominciare da capo e quindi di ringiovanire. Tutto ciò con le positive ricadute sulla didattica e sugli studenti. Non dico che si dovrebbe cambiare scuola ogni anno ma un periodo di tre anni oltre il quale non si dovrebbero subire penalizzazioni mi sembra congruo.
Oltretutto questa maggiore mobilità avrebbe certamente una ricaduta positiva in termini di pendolarismo  e quello che ne comporta, in termini di costi, traffico, inquinamento, stress ecc.
Se poi si sta bene dove si sta....tanto meglio.

Video dell' intervento di Di Pietro alla Camera sul DDL intercettazioni con testo allegato

Lectio magistralis di democrazia parlamentare dell'On. Di Pietro alla Camera sul decreto intercettazioni del 31 luglio 2010 riportato in video e con testo integrale.

Guarda il video 

Cos'è la pensione di inabilità

È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

I pensionati di inabilità possono presentare domanda per ottenere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.

Guarda gli approfondimenti sul sito dell'INPS
 

Proposta di legge in favore di chi vuole prolungare il lavoro oltre i 65 anni

Proposta di legge in favore di chi vuole prolungare il conto assicurativo e contributivo. In caso di prosecuzione del lavoro si pagano contributi ridotti di due terzi. E il lavoratore per il periodo in più ha diritto a una minisupplementare rapportata ai versamenti ridotti.
E’opportuno che si possa andare in pensione superando la barriera dei 65 anni. I lavoratori devono avere il diritto di optare per continuare a lavorare oltre i limiti del collocamento a riposo. Lo sostiene la proposta di legge i cui primi firmatari sono l’on. Giuliano Cazzola per la Camera e il sen. Pietro Ichino per il Senato. Proposta firmata da parlamentari di maggioranza e opposizione. Scopo dell’intervento: consentire un  ulteriore permanenza al lavoro per due anni. Sulla scorta di quanto è previsto nel settore pubblico.
Attività senza limiti.
La prosecuzione dell’attività lavorativa oltre il compimento del sessantacinquesimo anno è disciplinata in termini diversi nel settore privato. In tale ambito, infatti, al raggiungimento dell’età per il collocamento al riposo (65 anni di età per gli uomini), il rapporto di lavoro non cessa automaticamente, in quanto il lavoratore può, con il consenso del datore di lavoro e fino a quando esso permane, proseguire nella propria attività.
Il datore di lavoro, infatti, può recedere ad nutum (ossia senza giusta causa o giustificato motivo e, quindi,
senza le tutele previste dallo Statuto dei lavoratori) dal rapporto di lavoro.
Diversamente dal settore pubblico, tuttavia, il rapporto di lavoro può proseguire anche oltre un biennio. In altri termini, se nel settore pubblico (escludendo magistrati e professori universitari) non è in nessun caso consentito di prolungare l’attività lavorativa oltre il compimento del sessantasettesimo anno di età, nel settore privato è possibile prolungare l’attività lavorativa senza limiti di età con il consenso del datore di lavoro.
Tre proposte.
La proposta di legge, composta di due articoli, interviene attraverso modifiche all’articolo 4 della legge n.108 del 1990, introducendotre nuovi commi.

A – E’ previsto, in via sperimentale per un triennio, che il lavoratore debba comunicare al datore di lavoro la propria decisione di prolungare l’attività lavorativa con congruo anticipo (sei mesi).

B – E’ prevista la riduzione di due terzi dell’obbligo contributivo relativo all’assicurazione pensionistica generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché alle forme sostitutive della medesima. La contribuzione ridotta è destinata a produrre produrre la provvista necessaria per una pensione supplementare, che si aggiungerà alla pensione principale maturata fino alla data originariamente prevista per il collocamento a riposo.

C – E’ previsto che, quando si tratti di rapporto di lavoro di diritto privato, decorso il termine originariamente previsto per il collocamento in quiescenza, il datore di lavoro abbia la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro per soppressione del posto o per sostituzione con altro lavoratore o per altro motivo di natura economica od organizzativa, corrispondendogli – in aggiunta al trattamento di fine rapporto – un’indennità di risoluzione del rapporto di lavoro pari al 25 per cento di una mensilità dell’ultima retribuzione lorda per ogni anno di anzianità di servizio del lavoratore o frazione di anno superiore a sei mesi, fino a un massimo di due mensilità. Decorso un biennio dal termine originariamente previsto per il collocamento in quiescenza, l’indennità prevista nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro non è più dovuta e si torna al regime di risoluzione del rapporto senza altro onere se non quello del preavviso, rimanendo a sostegno della continuazione del rapporto soltanto l’incentivo economico costituito dalla riduzione dell’onerecontributivo.
Tutti contenti? Il nuovo regime così delineato appare bilanciare in modo adeguato gli interessi di tutte le parti coinvolte, configurando anche un risparmio per il bilancio pubblico. Il lavoratore che intende posticipare il pensionamento può, proseguendo nell’attività lavorativa, godere di un trattamento economico superiore a
quello che percepirebbe se andasse subito in pensione.
Il datore di lavoro può continuare ad avvalersi dell’opera di lavoratori con un elevato livello di esperienza a costi più contenuti, in virtù della riduzione del carico contributivo.Per quanto concerne l’erario, infine, il rinvio del trattamento pensionistico si risolve in un risparmio netto sul piano economico.


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I diritti dei genitori quando arriva un figlio o quando si ha un handicap in casa

Opuscolo dell'INPDAP riguardante la normativa per i permessi di congedo per le mamme ed i papà prima, durante e dopo il parto. Inoltre congedi parentali prolungati in caso di malattia o handicap grave.

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La Previdenza complementare del Pubblico Impiego

Fondi esistenti, Fondi in arrivo, conviene, non conviene? Un interessante opuscolo dell’Inpdap tenta di dare una risposta esauriente alla domanda che tutti gli impiegati pubblici si pongono.

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Riforma Brunetta della Pubblica Amministrazione

E' nato il sito per aiutare a conoscere la riforma della PA. Consente di seguirne le varie fasi e di sapere a che punto è arrivata. permette anche di partecipare al dibattito che sta crescendo su tutti i temi della riforma.

Vai al sito della riforma

Le assenze per malattia nell'impiego pubblico

Documento chiarificatore sul "cosa fare in caso di malattia" dell'INPDAP

- Cosa fare in caso di malattia
- Il certificato medico
- Visite di controllo
- Le sanzioni disciplinari
- Ferie e congedi parentali
- Conservazione del posto di lavoro
- La retribuzione
- Pensione e buonuscita

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