google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0 TUTTOPROF.: ETA’ PENSIONABILE: DAL 2015 IL LIMITE DEI 65 ANNI SALE OGNI TRE ANNI google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0

ETA’ PENSIONABILE: DAL 2015 IL LIMITE DEI 65 ANNI SALE OGNI TRE ANNI

L’aumento triennale riguarda anche le “quote”. Il primo aumento non potrà superare i tre mesi. Gli enti non possono risolvere i rapporti di lavoro con i dipendenti che hanno chiesto la pensione, finchè non si apra la prima “ finestra” utile. La riduzione delle retribuzioni superiori a 90 mila euro annui non riguarda la pensione e i trattamenti di fine servizio.
Dal 1° gennaio 2015 i requisiti di accesso al sistema pensionistico sono adeguati agli incrementi della speranza di vita. Gli adeguamenti - aggiornati ogni tre anni - riguardano:

1 - i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (cosiddetto sistema delle quote);

2 - i requisiti anagrafici di 65 anni e 60 anni per la pensione di vecchiaia;

3 - il requisito di 65 anni per la pensione contributiva;

4 - il requisito di 65 anni per l’assegno sociale Inps.

Si inizia con tre mesi. In sede di prima applicazione, l’incremento dei requisiti in vigore, pari all’incremento
della speranza di vita accertato dall’Istat in relazione al triennio di riferimento, non può essere superiore a 3
mesi.
L’adeguamento dei requisiti anagrafici è applicato anche ai regimi sostitutivi dell’assicurazione generale
obbligatoria, agli altri regimi e gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti
nell’assicurazione generale obbligatoria e al personale delle Forze armate, Forze di polizia, il personale del servizio antincendi, e rispettivi dirigenti.

No all’aumento
L’adeguamento non opera per i lavoratori peri quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età, quali, ad esempio, controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo.
Servizio prolungato. Dal 2011 la finestra delle pensioni di vecchiaia e anzianità si apre con un “ritardo” di
12 mesi - ovvero 18 mesi per le pensioni il cui diritto è raggiunto con la totalizzazione - dalla maturazione dei
prescritti requisiti.

Al fine di garantire un’adeguata tutela previdenziale ed evitare soluzioni di continuità tra stipendio e pensione,
le amministrazioni e gli enti datori di lavoro mantengono in servizio i dipendenti, che cessano per limiti di età ovvero di servizio, fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Retribuzioni ridotte
La legge 122/2010 stabilisce che, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei pubblici dipendenti che superano 90.000 euro sono ridotti del 5 per cento, per la parte eccedente il predetto importo e fino a 150.000 euro, e del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro.
Per esplicita previsione normativa, questa riduzione non opera ai fini previdenziali (pensione e trattamento di fine servizio). Perciò le amministrazioni e gli enti datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi sulle
intere retribuzioni virtualmente spettanti, senza tener conto delle riduzioni operate in busta paga, sia per la parte a loro carico, sia per quella a carico dei dipendenti. E questo discorso vale anche per il contributo
dovuto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

fonte: ilGiornale inpdap novembre